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Chi siamo

L'associazione

Fondata l’8 ottobre 2005 a Viareggio, l’ASD Vele Storiche Viareggio si è costituita in questa città, custode di una ricca tradizione marinara e cantieristica, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere lo spirito e la tradizione dello yachting d’epoca e del patrimonio storico e culturale che queste imbarcazioni rappresentano.

Tra le sue finalità l’organizzazione e la partecipazione a iniziative e manifestazioni volte a promuovere la salvaguardia e il recupero delle imbarcazioni da regata, da diporto e da lavoro di valore storico, la conservazione e la divulgazione del patrimonio e delle tradizioni della marineria velica e dello yachting d’epoca e classico, anche attraverso la creazione di archivi cartacei e informatici di arte, architettura e cultura marinaresca.

Su questa linea l’associazione si dedica anche a tutte quelle attività dirette alla promozione di pubblicazioni nell’ambito della progettazione, costruzione, conservazione e navigazione delle imbarcazioni d’epoca e classiche.

Fra i soci, numerosi appassionati, navigatori e armatori di imbarcazioni storiche.
Alla sua presidenza si sono avvicendati Francesco Barthel, Enrico Zaccagni – attualmente Commodoro – e, dal 2015, Gianni Fernandes, anche lui socio fondatore e armatore, insieme a Maria Patrizia Cioni, del cutter bermudiano del 1946 Ilda.

In occasione degli eventi organizzati dalle Vele Storiche Viareggio, vengono attribuiti premi e riconoscimenti agli armatori e agli equipaggi che abbiano saputo valorizzare e comunicare il patrimonio storico-culturale delle loro imbarcazioni, dei progetti, dei materiali utilizzati, dei restauri eseguiti, delle regate a cui hanno partecipato e dei mari in cui hanno navigato.

A sottolineare la filosofia dell’oggetto sociale, VSV tiene vivi rapporti di collaborazione con altre associazioni del settore o affini negli intenti.
Con questo spirito ha portato in porto un progetto promosso dal socio Roberto Giacinti durante il Raduno VSV del 2006, costituendo insieme ad altri sodalizi la FIBaS, Federazione Italiana Barche Storiche, con lo scopo di contribuire con forza al sostegno del comparto.

Il consiglio direttivo

Presidente

Gianni Fernandes

Vice presidente

Riccardo Valeriani

Commodoro

Enrico Zaccagni

Segretario

Andrea Viggiano

Consiglieri

Maria Patrizia Cioni

Andrea Corvi

Roberto Giacinti

Serena Laudisa

Roberto Olivieri

Revisori dei conti

Fabio Biondi

Leonardo Ghiglia

Luigi Rolandi

Lo statuto

ART. 1 – L’Associazione Sportiva Dilettantistica Vele Storiche Viareggio ha sede in Firenze, Via Pietro Metastasio n. 22.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Vele Storiche Viareggio ha per oggetto:
– l’organizzazione e/o la partecipazione ad iniziative sportive dilettantistiche nel settore velico e manifestazioni per promuovere la tutela, la valorizzazione ed il recupero delle imbarcazioni da regata e da diporto di valore storico;
– la conservazione della cultura e della tradizione nel campo della marineria da diporto e con particolarmente attenzione “velica”, anche attraverso la costruzione di archivi cartacei ed informatici di arte, architettura e cultura marinaresca;
– l’organizzazione di iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci ivi compresa la somministrazione all’interno del circolo di alimenti e bevande purché avvenga in favore dei soli soci e tesserati aderenti ad associazioni riconosciute dal Ministero dell’Interno con le stesse finalità;
– lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nello sviluppo della pratica sportiva.
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione Sportiva Dilettantistica potrà promuovere tutte le attività necessarie, giudicate opportune od utili, ivi comprese quelle dirette alla promozione di pubblicazioni nel campo della costruzione, conservazione e navigazione delle imbarcazioni d’epoca e
classiche, l’acquisizione di beni materiali, strumentali e beni immobili in proprietà, in locazione o in altra forma e potrà partecipare ad associazioni o iniziative aventi scopi analoghi od affini.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 2 – L’Associazione Sportiva Dilettantistica è apolitica, non opera discriminazioni razziali e non ha
alcuna finalità di lucro. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto e leale sia nei confronti
degli altri associati sia nei confronti dei terzi nonché all’incondizionata accettazione del presente statuto
in ogni sua parte.
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI,
nonché allo Statuto, ai regolamenti ed alle disposizioni delle Federazioni sportive nazionali e delle
Discipline sportive associate o dell’Ente di promozione sportiva cui l’Associazione chiederà di affiliarsi.

ART. 3 – L’Associazione Sportiva Dilettantistica avrà un Guidone sociale costituito da una croce bianca bordata di rosso in campo blu con al centro il logo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica; il tutto come rappresentato nel disegno allegato al presente atto sub a).

ART. 4 – La durata dell’Associazione Sportiva Dilettantistica è stabilita a tempo indeterminato.

ART. 5 – L’Associazione Sportiva Dilettantistica è composta da associati; nel prosieguo del presente Statuto la denominazione “socio” è utilizzata, esclusivamente per brevità, quale sinonimo del termine “associato” ma è solo a quest’ultimo cui si deve far riferimento nell’accezione “socio”.

ART. 6 – Possono essere associati dell’Associazione Sportiva Dilettantistica le persone fisiche che ne condividono gli scopi.

ART. 7 – Si distinguono le seguenti categorie di soci:
a) Fondatori
b) Ordinari
c) Benemeriti
d) Onorari
Sono soci fondatori i soci che materialmente si sono adoperati per fondare l’Associazione Sportiva Dilettantistica ovvero i sottoscrittori dell’atto costitutivo. Sono soci ordinari coloro che fattivamente contribuiscono alla vita sociale dell’Associazione con il loro impegno costante.
Sono soci benemeriti coloro che con il loro impegno finanziario e di mezzi contribuiscono al
potenziamento, alla diffusione dell’immagine e all’incremento dell’attività dell’Associazione Sportiva Dilettantistica. I soci onorari sono acclamati in assemblea su proposta del Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica. Salvo rinunzia, la qualità di socio onorario è vitalizia ed estingue ogni altra qualità associativa precedente. I soci ordinari sono tenuti a versare la quota annuale d’iscrizione, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci sono eleggibili negli organi direttivi ed amministrativi dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica e possono rappresentare unicamente il loro voto.
ART. 8 – Chiunque aspiri ad essere ammesso all’Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo su apposito modulo riportante in calce l’impegno ad accettare ed osservare il presente Statuto.
La domanda deve essere sottoscritta da tre soci presentatori di cui due almeno siano estranei al Consiglio Direttivo. Per mantenere la qualifica di socio (rinnovo annuale) è sufficiente versare la quota d’iscrizione annuale stabilita dagli organi direttivi sociali. I soci non in regola con le quote d’iscrizione non potranno usufruire dei servizi messi a disposizione dall’Associazione.
ART. 9 – L’accettazione all’Associazione comporta per l’associato maggiorenne il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai diritti di ogni associato.
ART. 10 – Le ammissioni sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, il quale esaminate le domande, prende le opportune deliberazioni a maggioranza senza l’obbligo di partecipare le ragioni delle proprie decisioni agli interessati. L’iscrizione, se accolta, è valida fino al 31 dicembre dell’anno in corso (al precedente art. 9 si dice che l’adesione è a tempo indeterminato). Entro il mese di febbraio dell’anno successivo dovrà essere rinnovata versando la quota annuale; se non rinnovata entro tale termine il socio si intenderà dimissionario. La domanda di rinnovo presentata oltre la fine del mese di febbraio di ogni anno da coloro che erano già iscritti può essere considerata a tutti gli effetti come una
nuova domanda sottoposta così al vincolo sospensivo del Consiglio Direttivo.
ART. 11 – Le quote sociali verranno annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. Il pagamento delle
stesse deve effettuarsi nei termini fissati dal Consiglio Direttivo. L’Associazione ha diritto di recuperare, nelle forme che riterrà più opportune, i crediti maturati nei confronti dei soci morosi.
Le quote sono intrasmissibili.
Le somme versate per le quote sociali o qualsiasi avanzo di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione Sportiva Dilettantistica, fanno parte del fondo comune e non sono rimborsabili in nessun caso.

ART. 12 – Ogni socio può in qualsiasi momento recedere dall’Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che può invitarlo a desistere, ma che non può ostare alla sua decisione.
Il recesso ha pieno e definitivo effetto dal primo giorno del mese seguente quello della comunicazione.
Il socio che recede è comunque tenuto alla corresponsione dell’intera quota associativa annuale.

ART. 13 – Al socio che si renda colpevole di mancanze disciplinari, eccezion fatta per il caso di
morosità o di danneggiamento non reintegrato per i quali è prevista tassativamente la radiazione,
potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto per infrazioni disciplinari lievi;
b) Sospensione dell’esercizio dei diritti di socio, per un periodo non superiore ai sei mesi e fermo
rimanendo l’obbligo del socio sospeso di corrispondere la quota sociale ed ogni altra somma dovuta,
per le infrazioni disciplinari più gravi.
La sanzione disciplinare sarà inflitta dal Consiglio Direttivo previa audizione degli interessati.
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei
Probiviri che decide inappellabilmente con il procedimento di cui all’art. 20 di questo statuto.

ART. 14 – L’anno sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 15 – Gli organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Comitato Esecutivo, se nominato;
– Il Collegio dei Probiviri, se nominato;
– Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Altri organi possono essere istituiti dallo Statuto o con appositi regolamenti interni.
Chi ricopre cariche sociali non può rivestirle in altre società ed associazioni sportive della medesima disciplina sportiva.

ART. 16 – L’Assemblea generale, che può essere ordinaria o straordinaria, rappresenta l’universalità
degli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto che può essere espresso direttamente o mediante delega scritta ad altro associato. Ad ogni
associato può essere conferita una sola delega.
Sono di competenza dell’Assemblea Generale:
– a scrutinio segreto la nomina degli organi sociali;
– l’approvazione del bilancio di previsione e consuntivo ed il rendiconto economico finanziario;
– gli indirizzi e le linee generali per l’attività dell’Associazione;
– l’approvazione delle eventuali modifiche allo Statuto e dell’atto costitutivo;
– l’emanazione di regolamenti organizzativi;
– gli atti ad essa attribuiti dalla legge e dallo Statuto;
– la nomina dei Revisori dei conti;
– la decisione dell’istituzione del Collegio dei Probiviri e la nomina dei suoi componenti;

ART. 17 – Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno
entro 120 giorni dalla data di chiusura di ciascun esercizio mediante comunicazione scritta diretta a
ciascun socio da inviarsi almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per la adunanza o mediante
avviso di convocazione da affiggere presso la sede dell’Associazione almeno venti (20) giorni prima
della data dell’Assemblea. La convocazione potrà essere effettuata con ogni altro mezzo idoneo allo
scopo (ad esempio fax, posta elettronica) fatto pervenire al domicilio degli associati quale risulta dal
libro soci (in caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi similari, l’avviso deve
essere spedito al numero di fax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati
espressamente comunicati dal socio) almeno otto giorni prima della data dell’Assemblea. La Assemblea
può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
Nell’avviso di convocazione, che deve contenere l’indicazione del luogo, dell’ora e dell’ordine del
giorno, potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista
in prima convocazione l’assemblea non risultasse validamente costituita.
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In mancanza di formale convocazione l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa
partecipano tutti gli aventi diritto ed i revisori e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti
all’ordine del giorno.
L’assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente della Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene, due scrutatori. Sempre al Presidente
dell’assemblea spetta di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere del diritto di intervento alla
assemblea.
Il Consiglio Direttivo può convocare l’assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Consiglio
Direttivo provvede, altresì, a convocare l’assemblea, in termine non superiore a trenta (30) giorni,
quando ne faccia istanza almeno un terzo dei soci o la maggioranza dei componenti del Consiglio
Direttivo, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la
partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento della quota annuale.
L’Assemblea delibera a votazione palese e a maggioranza dei votanti.
In seconda convocazione, da indirsi entro trenta (30) giorni dalla prima convocazione, l’assemblea è
validamente costituita qualunque sia il numero degli associati, in regola con il pagamento della quota
annuale, presenti in proprio o per delega; anche in seconda convocazione l’Assemblea delibera a
votazione palese e a maggioranza dei votanti.
All’Assemblea possono essere invitati, senza diritto al voto, cultori ed esperti delle materie connesse
con le finalità e le iniziative della Associazione, rappresentanti di enti nazionali e locali.
Di ogni seduta è redatto un verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli
scrutatori.

ART. 18 – Il Consiglio Direttivo è costituito dai consiglieri eletti, tra i soci in regola con il pagamento
della quota annua, dall’Assemblea composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9)
membri purché in numero dispari; gli eletti restano in carica tre (3) esercizi e sono rieleggibili.
Di regola la convocazione del Consiglio Direttivo è fatta almeno cinque (5) giorni prima della riunione,
mediante avviso scritto ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta
elettronica), almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi
almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione nonché l’ordine
del giorno.
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale,
quando intervengano tutti i consiglieri in carica e i sindaci.
I Consiglieri, nella prima seduta, convocata entro quindici (15) giorni dalla data di elezione dal
componente che ha riportato il maggior numero di voti, nominano un Presidente, un vicepresidente ed
un segretario.
Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o impedimento definitivo, anche non contemporanei, della
maggioranza dei suoi componenti nell’arco del quadriennio.
In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione od altro motivo di cessazione dall’incarico di un
numero di Consiglieri non superiore alla maggioranza, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro
sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di
suffragi pari almeno alla metà di quelli dell’ultimo eletto.
I nuovi nominati dovranno essere confermati nella prima successiva assemblea e decadranno dalla
carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non provveda a quanto sopra previsto si procede ad elezione dei
Consiglieri mancanti da parte dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta
richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine
al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito
libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle
seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno
alla redazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo
svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione
oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli
argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.
Il Consiglio Direttivo per deliberare necessita della presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri
ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di
entrambi dal più anziano di età dei presenti.
E’ di competenza del Consiglio Direttivo:
– provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed al compimento di tutti gli atti
che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto all’assemblea dei soci o che non rientrino nelle
competenze del Presidente;
– provvedere alla redazione del rendiconto economico finanziario ed alla loro presentazione alla
Assemblea;
– assumere dipendenti ed impiegati o ricorrere ad altre forme di collaborazione, nonché fissarne la
retribuzione nei limiti previsti dalla legge;
– compilare il Regolamento per il funzionamento della associazione, la cui osservanza è obbligatoria per
tutti gli associati;
– riferire annualmente all’Assemblea sulla propria attività, attuarne gli indirizzi generali e svolgere
funzione propositiva e di impulso nei confronti della stessa;
– adottare in via d’urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica
nella prima successiva Assemblea dei soci;
– tenere i contatti con altri organismi;
– curare i contatti con gli alti organi della Pubblica Amministrazione (Stato ed Enti Locali) e della CEE;
– curare un archivio storico delle imbarcazioni e delle manifestazioni promosse dall’Associazione.
Ai membri del Consiglio Direttivo non possono essere attribuiti compensi. Agli stessi può essere
riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.
L’annuale relazione all’Assemblea viene presentata nella seduta avente all’ordine del giorno
l’approvazione del bilancio consuntivo annuale.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, tutti i
soci che ne facciano richiesta al Consiglio medesimo. Possono inoltre essere invitati, senza diritto di
voto, cultori ed esperti delle materie connesse con le finalità e le iniziative della Associazione,
rappresentanti di enti nazionali e locali.

ART. 19 – All’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo provvede, se nominato, un Comitato Esecutivo costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e da due soggetti nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
ART. 20 – Il Collegio dei Probiviri, che ha il compito di dirimere le controversie e di perseguire le violazioni dello Statuto e dei regolamenti, è costituito da tre soci eletti dall’Assemblea tra tutti i soci che provvederanno alla nomina del Presidente. La carica di probiviro è incompatibile con qualunque altra. Il Collegio dei Probiviri ha mandato corrispondente a quello del Consiglio Direttivo; oltre che da quest’ultimo può essere adito da qualunque socio ed emana le sue decisioni entro sessanta giorni da quello in cui sia stato richiesto il suo intervento.
ART. 21 – La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, con idonee capacità professionali, anche non associati, eletti annualmente dalla Assemblea dei Soci. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di titoli e valori di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 22 – Il Presidente è il rappresentante legale della Associazione dotato della rappresentanza sostanziale e processuale attiva e passiva ad ogni effetto di legge, egli provvede all’andamento generale della Associazione.
Provvede inoltre a:
a – convocare e presiedere l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo ed eseguirne le rispettive
deliberazioni;
b – firmare gli atti relativi alla gestione dell’Associazione, anche a mezzo di componenti il Consiglio
Direttivo da lui delegati;
c – esercitare previa deliberazione del Consiglio Direttivo le azioni possessorie e cautelari nell’interesse
della Associazione;
d – stipulare i contratti e le convenzioni deliberati dal Consiglio Direttivo.

ART. 23 – Il Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume tutte le funzioni. In assenza o in impedimento anche del Vice Presidente le funzioni verranno assunte dal
Consigliere più anziano.
In caso di decadenza del Presidente determinata da qualsiasi causa, le relative funzioni, limitatamente
all’ordinaria amministrazione, sono svolte dal Vice Presidente fino all’elezione del nuovo Presidente.

ART. 24 – Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea con le maggioranze previste dal precedente articolo 18.

ART. 25 – Il patrimonio della Associazione è costituito:
– dai beni mobili ed immobili che verranno di proprietà della Associazione;
– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
– da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
Le entrate della Associazione sono costituite:
– dalle quote sociali;
– dal ricavato della organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
– da qualsiasi altra somma derivante dallo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto.

ART. 26 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 27 – Le modalità attuative del presente Statuto verranno stabilite da appositi regolamenti organizzativi.
Art. 28 – Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV.

ART. 29 – Quanto non contemplato nel presente Statuto è disciplinato dalle norme legislative e
regolamentari vigenti.
La presente Associazione non ha scopo di lucro.
Si richiede l’applicazione delle agevolazioni e della normativa previste in proposito dalle vigenti disposizioni di legge.

Atto pubblico del 2005 modificato con atto pubblico del 12.12.2008, ove tra l’altro acquisisce la specifica di Associazione sportiva dilettantistica ed ulteriormente modificato con l’Assemblea straordinaria del 19.05.18 con la quale è stata variata solo la sede legale, con assemblea straordinaria del 01.03.2019 e assemblea straordinaria del 22.07.19.

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Informativa art. 1 co. 125-129
Legge 04/08/2017 n° 124

Soggetto erogante: Regione Toscana

Contributo ricevuto: € 704

Causale: contributo fondo perduto

Progetto: sostegno eventi sportivi

Anno erogazione: 2022

Totali: € 704